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Art. 77r Rapporto al Consiglio federale
1 Il DFI esamina i rapporti di valutazione. 2 Basandosi su tale esame, presenta al Consiglio federale un rapporto:
3 Se in seguito all’esame dei rapporti sulle valutazioni intermedie sembra opportuno che le disposizioni restino applicabili dopo la conclusione del progetto pilota conformemente all’articolo 59b capoverso 7 LAMal, il DFI può presentare un rapporto al Consiglio federale già prima della valutazione finale. |
