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Art. 1 Obbligo d’assicurazione
1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero6 (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge. 2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:
7Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627). 9 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 10 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627). 11 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627). 13 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). 15 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). 17 Introdotta dal n. I 1 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). 18 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633). 19 Introdotta dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). |