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Art. 100 b. Adesione e uscita
1 Tutti gli assicurati residenti nella regione in cui l’assicuratore esercita assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni possono aderire a queste assicurazioni. 2 È sempre possibile passare dall’assicurazione ordinaria a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. 3 Il passaggio a un’altra forma di assicurazione o il cambiamento di assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.390 4 È fatto salvo il cambiamento di assicuratore nel corso dell’anno secondo l’articolo 7 capoversi 2, 3 e 4 della legge.391 390 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249). 391 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249). |