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Art. 102
1 L’indennizzo di terzi ai sensi dell’articolo 63 della legge non può superare le spese che sarebbero state a carico dell’assicuratore se avesse assunto lui stesso i compiti delegati a terzi. 2 Questo indennizzo fa parte dei costi d’amministrazione dell’assicuratore. Esso non può essere impiegato per ridurre i premi degli assicurati. |
