|
|
|
Art. 104 Contributo ai costi di degenza ospedaliera 399
1 Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera previsto nell’articolo 64 capoverso 5 della legge ammonta a 15 franchi.1bis Non è dovuto:
2 Sono esentati dal pagamento di questo contributo:
399 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106161). 400 Introdotto dal n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 323). 401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2013 4523). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |
