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Art. 104a Aumento, riduzione e soppressione della partecipazione ai costi 402
1 Il DFI designa le prestazioni per le quali va riscossa una partecipazione ai costi più alta ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a della legge e ne stabilisce l’ammontare. Può inoltre prevedere una partecipazione ai costi più alta se le prestazioni:
1bis Il DFI designa i medicamenti per i quali deve essere pagata un’aliquota percentuale più elevata ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a e ne stabilisce l’entità.403 2 Se l’aliquota percentuale è aumentata rispetto a quella prevista nell’articolo 64 capoverso 2 lettera b della legge, l’ammontare che supera il tasso stabilito nella legge conta solo per metà nel calcolo dell’importo massimo di cui all’articolo 103 capoverso 2. 3 Il DFI designa le prestazioni per le quali la partecipazione ai costi è ridotta o soppressa ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera b della legge. Esso stabilisce l’ammontare della partecipazione ai costi ridotta. 3bis Il DFI designa le prestazioni di cui all’articolo 64 capoverso 6 lettera d della legge, per le quali la franchigia non è dovuta.404 4 Prima di emanare le disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis, il DFI sente la commissione competente.405 402 Originario art. 105. 403 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639). 404 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138). 405 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138). |
