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Art. 105 Partecipazione ai costi in caso di maternità 406
1 Il medico che accompagna la gravidanza accerta l’inizio presunto della tredicesima settimana di gravidanza e lo indica sulla fattura. 2 La nascita di feto morto dopo la ventitreesima settimana di gravidanza è considerata alla stregua di un parto. 3 Il termine secondo l’articolo 64 capoverso 7 lettera b della legge scade il cinquantaseiesimo giorno dopo il parto, a mezzanotte. 406 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2013 4523). |