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Art. 105f Notifiche relative ai certificati di carenza di beni 414
1 L’assicuratore informa l’autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno.415 2 L’assicuratore trasmette all’autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale dei certificati di carenza di beni rilasciati durante l’anno precedente, nonché il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 5 della legge. 414 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527). 415 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723). |