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Art. 105j Organo di revisione 419
1 L’organo di revisione verifica l’esattezza delle informazioni fornite dagli assicuratori sui crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge. Esso controlla se:
2 Verifica l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori su:
3 Il Cantone assume i costi dell’organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all’articolo 25 LVAMal421.422 419 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527). 420 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723). 422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723). |
