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Art. 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori 423
1 Al momento della ricezionedei dati personali e delle notifiche concernenti i certificati di carenza di beni, l’autorità cantonale competente può trasmettere all’assicuratore i dati personali di cui all’articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato. 2 Il Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni versa entro il 30 giugno all’assicuratore i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 4 della legge dopo deduzione delle restituzioni di cui all’articolo 64a capoverso 5 della legge. Se le restituzioni superano i crediti, l’assicuratore restituisce la differenza all’attuale Cantone di domicilio entro il 30 giugno. 3 Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l’assicuratore gli ha già notificato nel suo conteggio finale un credito secondo l’articolo 64acapoverso 3 LAMal, l’assicuratore restituisce al Cantone l’85 per cento di tale riduzione del premio. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell’ammontare dell’intera riduzione del premio.424 423 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527). 424 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723). |