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Art. 106c Compiti dell’assicuratore
1 L’assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato. 2 Notifica al Cantone importanti cambiamenti nei rapporti con l’assicurato. Il DFI può definire quali cambiamenti sono considerati importanti. 3 L’assicuratore presenta al Cantone un conto annuale. Quest’ultimo comprende, per ogni avente diritto, i dati personali di cui all’articolo 105g, il periodo interessato, i premi mensili dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e gli importi versati. 4 L’assicuratore indica la riduzione del premio per assicurato e per mese nel conteggio dei premi. Non può indicarla sul certificato di assicurazione. 5 Versa all’assicurato la differenza entro 60 giorni, se i suoi crediti residui relativi ai premi per l’anno civile in corso e altri crediti scaduti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per i quali non esiste un certificato di carenza di beni, sono inferiori:
6 Il Cantone può prevedere che l’assicuratore gli comunichi i dati personali di cui all’articolo 105g e altri dati per i suoi assicurati nel Cantone interessato. |