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Art. 106d Scambio di dati
1 Le notifiche ai sensi degli articoli 106b e 106c contengono i dati personali di cui all’articolo 105g. Il Cantone può prevedere la notifica di ulteriori dati. 2 Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire modalità tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati. |