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Art. 114 Obbligo d’informare 444
L’assicuratore-malattie che anticipa le prestazioni deve avvertire l’assicurato circa il diritto di ricorso reciproco di cui all’articolo 71 LPGA. 444 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908). |