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Art. 117 Principio
1 Se l’assicuratore-malattie ha indebitamente pagato prestazioni sgravando a torto un altro assicuratore sociale o viceversa, l’assicuratore sgravato a torto deve rimborsare all’altro assicuratore l’importo di cui è stato sgravato, ma al massimo sino a concorrenza del suo obbligo legale. 2 Se più assicuratori-malattie hanno diritto oppure sono tenuti al rimborso, le loro rispettive aliquote sono calcolate secondo le prestazioni che hanno o avrebbero dovuto effettuare. 3 Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dall’effettuazione della prestazione. |