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Art. 22 Contenzioso 89
1 In caso di contestazione tra l’istituzione comune e un assicuratore è applicabile l’articolo 87 della legge. Sono fatti salvi il capoverso 3 e l’articolo 27 dell’ordinanza del 19 ottobre 201690 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie.91 2 In caso di contestazione tra l’istituzione comune e un fornitore di prestazioni è applicabile l’articolo 89 della legge. 3 L’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196892 sulla procedura amministrativa, in caso di una contestazione che l’oppone a un assicuratore in merito:
3bis In caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizione della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l’articolo 19a, l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.95 4 I rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria.96 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908). 91 Nuovo testo giusta l’art. 31 dell’O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059). 94 Introdotto n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5075). Nuovo testo giusta l’art. 31 dell’O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059). 95 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723). 96 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). |