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Art. 28 Dati degli assicuratori 103
1Per adempiere i compiti di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–c LAMal, gli assicuratori comunicano regolarmente all’UFSP i seguenti dati di ogni assicurato:
2Gli assicuratori forniscono all’UFSP tutti i dati da comunicare, in forma aggregata o per ogni assicurato, in formato elettronico. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta, esserne dispensati dall’UFSP per un periodo limitato se mancano i mezzi tecnici adeguati. 3Gli assicuratori forniscono all’UFSP i dati di cui al capoverso 2 in modo corretto, completo, tempestivo e a proprie spese. 4Gli assicuratori comunicano regolarmente all’UFSP, a proprie spese, i dati completi del registro dei codici creditori. 5L’UFSP provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile. 6Per ridurre tale aggravio, l’UFSP può collegare i dati di cui al capoverso 1 con altre fonti di dati, laddove questo risulti necessario per adempiere i propri compiti di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–c LAMal. Per adempiere ulteriori compiti, può collegare i dati di cui al capoverso 1 con altre fonti di dati, soltanto se tali dati sono stati anonimizzati. 7L’UFSP, consultati gli assicuratori, stabilisce direttive sulle misure di cui ai capoversi 1–4. 8L’utilizzazione dei dati ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LAMal comprende qualsiasi forma di trattamento degli stessi in virtù del diritto in materia di protezione dei dati della Confederazione, compresa la loro comunicazione. 9L’UFSP mette a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LAMal i risultati delle rilevazioni effettuate con i dati di cui al capoverso 2. Assicura che l’anonimato degli assicurati resti garantito. 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814). |