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Art. 30c Regolamento per il trattamento 119
Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l’articolo 59aLAMal, l’UST, in collaborazione con l’UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 31 agosto 2022120 sulla protezione dei dati (OPDa).121 Nel regolamento per il trattamento sono fissate, dopo aver sentito le cerchie interessate, le variabili ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 che i fornitori di prestazioni devono fornire. 119 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689). 121 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 119 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |