Art. 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni per persone assicurate all’estero 135
Se le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia o nel Regno Unito e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all’articolo 95a LAMal o a convenzioni internazionali si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell’elenco, l’assicuratore estero assume le rimunerazioni fatturate secondo l’articolo 49 capoverso 1 LAMal. 135 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). |