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Art. 37e Commissione federale dei medicamenti
1 La Commissione federale dei medicamenti consiglia l’UFSP in merito alla stesura dell’elenco delle specialità ai sensi dell’articolo 34. Consiglia il DFI riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77ke 104a capoverso 4. Consiglia inoltre il DFI in merito all’attribuzione di principi attivi e medicamenti a un gruppo di costo farmaceutico (PCG) dell’elenco di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016143 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie e in merito alla determinazione delle dosi giornaliere standard ogni qualvolta un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità per la prima volta o per un’indicazione supplementare.144 2 Essa si compone di 16 membri, di cui:145
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152). 145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 459). 146 Introdotta dal n. I dell’O del 18 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 459). 147 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |