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Art. 54a Procedura e tasse 211
1 L’UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell’equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo gli articoli 54 capoverso 3 lettera b. 2 Per la decisione secondo il capoverso 1 è riscossa una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non deve superare 3000 franchi. 3 Se sono necessarie spese straordinarie, segnatamente se la domanda è giudicata lacunosa o incompleta ed è rinviata per essere migliorata, la tassa può superare l’importo massimo secondo il capoverso 2; non può tuttavia superare 5000 franchi. 4 La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato. 5 Può essere fatturato un congruo anticipo delle spese. 6 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004212 sugli emolumenti. 211 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo |