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Art. 77e Aiuti finanziari 338
1 La Commissione federale per la qualità concede aiuti finanziari di cui all’articolo 58e capoverso 1 LAMal a progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità se:
2 Le domande di aiuti finanziari devono permettere una valutazione completa dello sviluppo della qualità previsto. In particolare esse devono contenere:
3 La Commissione federale per la qualità emana direttive concernenti le indicazioni e la documentazione da allegare alle domande di cui al capoverso 2. 4 Al termine del progetto occorre presentare alla Commissione federale per la qualità un rapporto sui risultati del progetto. 338 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152) |