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Art. 77n Autorizzazione
1 Il DFI autorizza soltanto progetti pilota volti alla sperimentazione di misure adempienti le seguenti condizioni:
2 La decisione di autorizzazione comprende nello specifico:
3 Il DFI nega l’autorizzazione se per gli assicurati che partecipano al progetto pilota non è garantito il diritto all’assunzione dei costi di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 4 Il DFI revoca l’autorizzazione se prima della conclusione del progetto pilota emerge che l’effetto atteso non può essere ottenuto o che sono lesi i diritti degli assicurati. 5 L’UFSP informa regolarmente il pubblico in merito ai progetti pilota in corso. |