|
Art. 92d
1 Ai beneficiari del soccorso d’emergenza ai sensi dell’articolo 82 LAsi377 si applicano per analogia gli articoli 82a LAsi e 105a LAMal. 2 La scadenza dei premi di un beneficiario del soccorso d’emergenza è sospesa su richiesta del Cantone al momento da esso indicato. 3 Se all’assicuratore viene presentata una domanda di rimborso e il Cantone non assume esso stesso i costi delle prestazioni coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i premi la cui scadenza è stata sospesa sono dovuti con effetto retroattivo fino al momento della sospensione. Ai premi si aggiunge un supplemento del 25 per cento, che tuttavia è dovuto per un massimo di 12 premi mensili. 4 Non appena i premi e il supplemento sono versati, l’assicuratore assume i costi di tutte le prestazioni fornite durante il periodo della sospensione. 5 Su richiesta del Cantone, dopo il versamento dei premi, della partecipazione ai costi e del supplemento, la scadenza dei premi successivi è nuovamente sospesa. 6 L’assicurato non può cambiare assicuratore prima che siano stati versati i premi, la partecipazione ai costi e il supplemento. È fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4 LAMal. 7 La sospensione della scadenza dei premi è abrogata senza versamento retroattivo dei premi precedenti a partire dal primo giorno del mese in cui un assicurato:
8 Se la sospensione della scadenza dei premi è abrogata conformemente al capoverso 7, i premi devono essere versati qualora siano state domandate prestazioni durante il periodo di sospensione. Se questi premi sono stati pagati, l’assicurato può cambiare assicuratore alle condizioni dell’articolo 7 LAMal. 9 Il rapporto assicurativo termina cinque anni dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, sempreché le persone oggetto di tale decisione abbiano verosimilmente lasciato la Svizzera. |