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Art. 96 Assicurazione con bonus
a. Principio 1 Oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale è accordata una riduzione di premio se l’assicurato non ha ottenuto alcuna prestazione durante un anno (assicurazione con bonus). Sono fatte salve le prestazioni di maternità e le misure mediche di prevenzione. 2 L’anno civile è considerato periodo di riferimento, inteso a stabilire se l’assicurato ha ottenuto prestazioni. Gli assicuratori possono tuttavia prevedere un periodo di riferimento anticipato di tre mesi al massimo. In questo caso, il periodo di riferimento per il primo anno d’affiliazione all’assicurazione con bonus è ridotto in proporzione. 3 La data della cura va considerata data dell’ottenimento di prestazione. Gli assicuratori stabiliscono il termine entro il quale gli assicurati devono trasmettere loro le fatture. 4 L’assicurazione con bonus non può essere offerta in combinazione con franchigie opzionali ai sensi dell’articolo 93. |
