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Art. 97 b. Adesione e uscita
1 Tutti gli assicurati possono aderire all’assicurazione con bonus. Il passaggio dall’assicurazione ordinaria all’assicurazione con bonus è solo possibile per l’inizio di un anno civile. 2 Il passaggio a un’altra forma di assicurazione o il cambiamento di assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.386 3 Se l’assicurato cambia assicuratore secondo l’articolo 7 capoverso 2, 3 o 4 della legge nel corso dell’anno civile, il nuovo assicuratore deve, se esercita l’assicurazione con bonus e se l’assicurato vi aderisce, computare il periodo durante il quale quest’ultimo non ha riscosso alcuna prestazione dall’assicurazione con bonus del precedente assicuratore.387 386 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249). 387 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 20033249). |
