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Art. 98 c. Premi
1 Gli assicuratori devono stabilire i premi dell’assicurazione con bonus cosicché gli affiliati all’assicurazione ordinaria e all’assicurazione con bonus contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d’assicurazione. 2 I premi iniziali dell’assicurazione con bonus devono superare del 10 per cento quelli dell’assicurazione ordinaria. 3 Nell’assicurazione con bonus vanno applicati i gradi di premi seguenti:
4 Se durante l’anno civile l’assicurato non ottiene alcuna prestazione, nell’anno civile successivo gli è applicato il grado di premio immediatamente inferiore. Per la riduzione dei premi sono determinanti unicamente gli anni d’affiliazione all’assicurazione con bonus durante i quali l’assicurato non ha ottenuto alcuna prestazione. 5 Se durante l’anno civile l’assicurato ottiene prestazioni, nell’anno civile successivo gli è applicato il grado di premio immediatamente superiore. |