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Art. 99 Assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni
a. Principio 1 Oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. 1bis Le assicurazioni di cui al capoverso 1 non possono prevedere l’obbligo di partecipazione a programmi di cooperazione transfrontaliera.388 2 Per le assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni l’assicuratore può rinunciare in tutto o in parte alla riscossione dell’aliquota percentuale e della franchigia.389 388 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723). 389 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272). |
