1Per adempiere i compiti di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–c LAMal, gli assicuratori comunicano regolarmente all’UFSP i seguenti dati di ogni assicurato:
- a.
- dati sociodemografici:
- 1.
- il codice di collegamento,
- 2.
- l’età, il sesso e il domicilio,
- 3.
- il gruppo di rischio secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016104 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) e la ripartizione dell’assicurato in un gruppo di costo farmaceutico secondo l’articolo 12 OCoR;
- b.
- informazioni sulla copertura assicurativa:
- 1.
- l’inizio e la fine del periodo di copertura,
- 2.
- le caratteristiche dei premi, quali il raggio d’attività territoriale dell’assicuratore, la regione di premio, la categoria delle forme particolari d’assicurazione di cui agli articoli 93–101, la forma di assicurazione, la denominazione del modello e la sua abbreviazione, l’appartenenza dell’assicurato a un’economia domestica con più minorenni o giovani adulti, il grado di premi nell’assicurazione con bonus, l’ammontare della franchigia e la copertura dell’infortunio,
- 3.
- l’ammontare del premio con e senza il contributo del Cantone, il supplemento di premio di cui all’articolo 8, le riduzioni di premi e altri ribassi,
- 4.
- l’indicazione se la copertura assicurativa di cui all’articolo 3 capoverso 4 LAMal sia sospesa o meno,
- 5.
- l’indicazione se l’assicurato sia assoggettato alla compensazione dei rischi o meno,
- 6.
- i motivi del cambiamento riferiti alla copertura assicurativa, quali ammissione e dimissione, nascita, decesso, cambiamento d’assicuratore e cambiamento interno,
- 7.
- i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi,
- 8.
- per gli assicurati con una dimissione in uno degli anni precedenti: la data di dimissione;
- c.
- indicazioni dei giustificativi di conteggio relative ai periodi di copertura secondo la lettera b;
- 1.
- il numero di giustificativo in forma pseudonimizzata,
- 2.
- la data del conteggio,
- 3.
- l’inizio e la fine del trattamento,
- 4.
- i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi,
- 5.
- indicazioni sul fornitore di prestazioni, come il numero di registro dei codici creditori o il numero d’identificazione (Global Location Number, GLN),
- 6.
- il campo delle prestazioni, come malattia, prevenzione, infermità congenite, infortunio e maternità,
- 7.
- il genere della prestazione, come il tipo di terapia, di tariffa e di costo,
- 8.
- l’ammontare dell’importo fatturato, dell’importo rimunerato, della quota di franchigia e dell’aliquota percentuale,
- 9.
- in caso di prestazioni ospedaliere: il contributo ai costi di degenza ospedaliera e la durata della degenza,
- 10.
- in caso di prestazioni ambulatoriali: il numero delle consultazioni.
1bis In relazione a una rimunerazione secondo gli articoli 71a–71c gli assicuratori comunicano annualmente all’UFSP, per ogni assicurato:
- a.
- la data di ricezione della domanda di garanzia di assunzione dei costi;
- b.
- l’indicazione del medicamento;
- c.
- il nome del medicamento;
- d.
- il nome del titolare dell’omologazione;
- e.
- la categoria di beneficio;
- f.
- la decisione concernente la prestazione;
- g.
- la data della decisione concernente la prestazione;
- h.
- in caso di decisione positiva, l’importo della rimunerazione.105
2Gli assicuratori forniscono all’UFSP tutti i dati da comunicare, in forma aggregata o per ogni assicurato, in formato elettronico. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta, esserne dispensati dall’UFSP per un periodo limitato se mancano i mezzi tecnici adeguati.
3Gli assicuratori forniscono all’UFSP i dati di cui al capoverso 2 in modo corretto, completo, tempestivo e a proprie spese.
4Gli assicuratori comunicano regolarmente all’UFSP, a proprie spese, i dati completi del registro dei codici creditori.
5L’UFSP provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile.
6Per ridurre tale aggravio, l’UFSP può collegare i dati di cui al capoverso 1 con altre fonti di dati, laddove questo risulti necessario per adempiere i propri compiti di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–c LAMal. Per adempiere ulteriori compiti, può collegare i dati di cui al capoverso 1 con altre fonti di dati, soltanto se tali dati sono stati anonimizzati.
7L’UFSP, consultati gli assicuratori, stabilisce direttive sulle misure di cui ai capoversi 1–4.
8L’utilizzazione dei dati ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LAMal comprende qualsiasi forma di trattamento degli stessi in virtù del diritto in materia di protezione dei dati della Confederazione, compresa la loro comunicazione.
9 L’UFSP mette a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LAMal i risultati delle rilevazioni effettuate con i dati di cui al capoverso 2; sono fatti salvi i risultati delle rilevazioni effettuate con i dati di cui al capoverso 1bis. L’UFSP assicura che l’anonimato degli assicurati resti garantito.106
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).
104 RS 832.112.1
105 Introdotto dal n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2026 (RU 2023 570).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2026 (RU 2023 570).