Art. 30 Dati dei fornitori di prestazioni 112
I fornitori di prestazioni comunicano all’Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati conformemente all’articolo 59a capoverso 1 della LAMal, purché necessari al controllo dell’economicità e della qualità delle loro prestazioni ai sensi della LAMal: - a.
- dati sull’attività (art. 59a cpv. 1 lett. a LAMal), segnatamente:
- 1.
- genere di attività e offerta di prestazioni,
- 2.
- sedi,
- 3.
- infrastruttura medico-tecnica,
- 4.
- forma giuridica e tipo di contributo pubblico;
- b.
- dati sul personale (art. 59a cpv. 1 lett. b LAMal), segnatamente:
- 1.
- effettivo del personale,
- 2.
- offerta di formazione e perfezionamento,
- 3.
- dati sul volume degli impieghi e sulla funzione, nonché caratteristiche sociodemografiche,
- 4.
- dati sul personale in formazione e perfezionamento;
- c.
- dati sui pazienti (art. 59a cpv. 1 lett. c LAMal), segnatamente:
- 1.
- consultazioni ambulatoriali, ammissioni e dimissioni, giorni di cura e occupazione dei letti,
- 2.
- diagnosi, tasso di morbilità, tipo di ammissione e dimissione, bisogno di cure e caratteristiche sociodemografiche;
- d.
- dati sulle prestazioni (art. 59a cpv. 1 lett. d LAMal), segnatamente:
- 1.
- genere di prestazione, esami e terapie,
- 2.
- volume delle prestazioni;
- e.
- dati sui costi per prestazioni ospedaliere (art. 59a cpv. 1 lett. d LAMal), segnatamente prezzi di costo e ricavi per ciascun caso;
- f.
- dati finanziari (art. 59a cpv. 1 lett. e LAMal), segnatamente:
- 1.
- costi d’esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria, dalla contabilità dei salari e dalla contabilità delle immobilizzazioni,
- 2.
- ricavi d’esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria,
- 3.
- risultato d’esercizio risultante dalla contabilità finanziaria;
- g.
- indicatori medici della qualità (art. 59a cpv. 1 lett. f LAMal), segnatamente dati la cui analisi permette di trarre conclusioni sulla misura in cui le prestazioni mediche sono fornite in maniera efficace, efficiente, adeguata, sicura, incentrata sul paziente, tempestiva e rispettosa delle pari opportunità.
112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689).
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