|
Art. 37b Disposizioni generali 140
1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli ulteriori membri delle commissioni. 2 Le commissioni si dotano di un regolamento. Tale regolamento disciplina in particolare:
3 La partecipazione di periti è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di prestazioni non rappresentati. 4 Il regolamento è sottoposto all’approvazione del DFI. 5 Il DFI approva la costituzione dei comitati. Ne nomina la presidenza e gli ulteriori membri. 6 L’UFSP assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei lavori. Può affidare la segreteria a terzi. 140 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |