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Art. 37d Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali 142
1 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77k e 104a capoverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamentali nell’assicurazione malattie tenendo conto degli aspetti etici nell’ambito della designazione delle prestazioni.143 2 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali ha segnatamente i compiti seguenti:
3 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di 18 membri, di cui:
142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573). 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152). 144 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |