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Art. 39 Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici
1 Gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall’articolo 37 capoversi 2 e 3 LAMal:
2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal). |