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Art. 52a Organizzazioni di ergoterapia 198
Le organizzazioni di ergoterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
198 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3525). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). |