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Art. 52f Organizzazioni di podologia 203
Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
203 Introdotto dal n. I dell’O del 26 mag. 2021 (RU 2021 323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). |
