Art. 59d Importi forfettari riferiti alle prestazioni 245
1 Le parti contraenti sottopongono la convenzione tariffale all’approvazione del Consiglio federale conformemente agli articoli 46 capoverso 4 e 49 capoverso 2 della legge. La convenzione tariffale include la struttura tariffale uniforme e le modalità di applicazione della tariffa. Alla richiesta di approvazione vanno allegati, in particolare, i seguenti documenti:
2 Se è scelto un modello di rimunerazione riferito alle prestazioni basato su un sistema di classificazione dei pazienti di tipo DRG (diagnosis related groups), la convenzione tariffale include anche il relativo manuale di codificazione e un piano per la revisione della codificazione. Alla richiesta di approvazione vanno allegati ulteriori documenti relativi ai requisiti necessari affinché gli ospedali possano essere presi in considerazione nell’elaborazione della struttura tariffale. 3 Le parti contraenti sottopongono per approvazione al Consiglio federale le modifiche alla convenzione tariffale, segnatamente alla struttura tariffale o alle modalità di applicazione. 4 Il legame che deve essere stabilito con la prestazione ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge deve permettere una differenziazione della tariffa secondo il tipo e l’intensità della prestazione. 245 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |