|
|
|
Art. 59g Trasmissione dei dati 248
1 I dati di cui all’articolo 59f devono essere trasmessi al DFI o al governo cantonale competente in modo corretto, completo, tempestivo e a proprie spese, salvaguardando l’anonimato dei pazienti, in forma codificata e per via elettronica. 2 Se constata delle carenze nella fornitura di dati, il DFI o il governo cantonale competente deve fissare un termine di proroga per la trasmissione di dati corretti e completi, prima che possano essere adottate le sanzioni previste all’articolo 47b capoverso 2 LAMal. 248 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814). |
