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Art. 64a Definizioni 258
1 È considerato preparato originale qualsiasi medicamento il cui principio attivo è stato omologato per la prima volta da Swissmedic, compresa qualsiasi forma galenica omologata allo stesso momento o ulteriormente.259 2 È considerato generico qualsiasi medicamento omologato da Swissmedic260 che per l’essenziale è uguale a un preparato originale ed è intercambiabile con quest’ultimo poiché possiede un principio attivo261, una forma galenica e un dosaggio identici.262 3 È considerato medicamento in co-marketing qualsiasi medicamento omologato dal Swissmedic che si differenzia da un altro medicamento omologato da Swissmedic (preparato di base) unicamente per la denominazione e la confezione263. 4 È considerato preparato con principio attivo noto qualsiasi medicamento omologato da Swissmedic con procedura semplificata, il cui principio attivo è contenuto in un medicamento che è o è stato omologato da Swissmedic.264 5 È considerato medicamento biosimilare qualsiasi medicamento biologico omologato da Swissmedic che ha una sufficiente similarità con un altro medicamento biologico omologato da Swissmedic (preparato di riferimento) e che si riferisce alla documentazione relativa a tale preparato di riferimento.265 6 È considerato medicamento omologato per l’importazione parallela qualsiasi medicamento importato direttamente da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente, omologato da Swissmedic e con il medesimo principio attivo di un medicamento figurante nell’elenco delle specialità.266 258 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). 259 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 260 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 261 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 262 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623). 263 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 264 Introdotto dal n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 265 Introdotto dal n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 266 Introdotto dal n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). |
