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Art. 65b Valutazione dell’economicità: principio 275
1 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l’effetto terapeutico desiderato. 2 L’economicità di un medicamento è valutata come segue:
3Per la determinazione del prezzo considerato economico sono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno i prezzi determinati come indicato al capoverso 2 lettere a e b. 275 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). |