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Art. 65cquater Valutazione dell’economicità dei medicamenti omologati per l’importazione parallela 286
1 Un preparato originale omologato per l’importazione parallela è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno del 15 per cento al prezzo del preparato originale in Svizzera. 2 Se il prezzo del preparato originale in Svizzera è già stato ridotto al livello dei prezzi dei generici, il preparato originale omologato per l’importazione parallela deve rispettare il livello dei prezzi dei generici. 286 Introdotto dal n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). |