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Art. 66 Indipendenza dei riesami del prezzo 302
I riesami del prezzo di cui agli articoli 65a–65gsono effettuati in modo indipendente gli uni dagli altri. Nell’arco dello stesso anno civile sono possibili diverse riduzioni dei prezzi. 302 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). |