Art. 69b Medicamenti dell’elenco delle specialità temporaneamente indisponibili 322
1 Se un medicamento iscritto nell’elenco delle specialità è temporaneamente indisponibile, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento importato pronto per l’uso non omologato in Svizzera da Swissmedic fintantoché:
2 L’assicuratore rimunera i costi effettivi. Il fornitore di prestazioni sceglie il Paese d’importazione del medicamento prestando attenzione ai costi. 322 Introdotto dal n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). |