Art. 71 Pubblicazioni 331
1 L’UFSP pubblica: - a.
- l’elenco delle specialità (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal);
- b.
- le basi utilizzate per valutare l’efficacia e l’idoneità del preparato originale, per il confronto terapeutico trasversale (art. 65b cpv. 2 lett. a) e per il premio all’innovazione (art. 65bter), fatta eccezione per le basi utilizzate per calcolare le restituzioni confidenziali del titolare dell’omologazione, nonché il prezzo determinato dalla media dei prezzi praticati in Stati di riferimento nell’ambito del confronto con i prezzi praticati all’estero (art. 65b cpv. 2 lett. b) in merito alle seguenti domande, se è consultata la Commissione federale dei medicamenti:
- 1.
- domanda di ammissione di un preparato originale nell’elenco delle specialità,
- 2.
- domanda di estensione dell’indicazione (art. 65f),
- 3.
- domanda di modificazione della limitazione (art. 65f),
- 4.
- domanda di aumento di prezzo (art. 67 cpv. 5);
- c.
- in caso di rifiuto dell’ammissione di un preparato originale nell’elenco delle specialità: i motivi del rifiuto;
- d.
- in caso di ammissione nell’elenco delle specialità per un periodo limitato secondo l’articolo 65 capoverso 5 lettera a: la durata dell’ammissione;
- e.
- in caso di radiazione di un medicamento dall’elenco delle specialità (art. 68): i motivi della radiazione;
- f.
- dopo la ricezione di una domanda di nuova ammissione, estensione dell’indicazione o modificazione della limitazione di un preparato originale:
- 1.
- il nome del medicamento,
- 2.
- la malattia per la quale viene richiesta la rimunerazione di una terapia,
- 3.
- il nome del titolare dell’omologazione,
- 4.
- il tipo di domanda,
- 5.
- la data di ricezione della domanda,
- 6.
- lo stato dell’omologazione presso Swissmedic al momento della ricezione della domanda;
- g.
- nell’ambito del riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni:
- 1.
- le basi utilizzate per valutare l’efficacia e l’idoneità del preparato originale nella misura in cui la valutazione comporti una modifica dell’elenco delle specialità,
- 2.
- il prezzo determinato dalla media dei prezzi praticati in Stati di riferimento nell’ambito del confronto con i prezzi praticati all’estero,
- 3.
- le basi utilizzate per il confronto terapeutico trasversale, in particolare una tabella riassuntiva dei medicamenti comparativi e dei loro costi;
- h.
- in caso di riduzione di prezzo: il motivo dell’adeguamento.
2 In caso di domande pendenti riguardanti preparati originali, l’UFSP può, su richiesta di terzi, fornire informazioni sommarie sullo stato della procedura. Può indicare quali condizioni di ammissione (art. 65 cpv. 3) sono ancora in fase di valutazione senza fornire motivazioni dettagliate. Le informazioni sono fornite: - a.
- per le domande presentate all’UFSP già corredate del preavviso di Swissmedic: al più presto 60 giorni dopo l’omologazione da parte di Swissmedic;
- b.
- per le domande presentate all’UFSP solo dopo l’omologazione da parte di Swissmedic: al più presto 180 giorni dopo la presentazione della domanda presso l’UFSP.
3 Se una sua decisione viene impugnata mediante ricorso, l’UFSP può pubblicare il nome del medicamento in questione e il tipo di procedura della decisione impugnata. 4 Le pubblicazioni sono effettuate attraverso una piattaforma online pubblicamente accessibile. 331 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1255). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).
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