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Art. 71a Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità il cui impiego non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione 333
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità per un impiego che non rientra nell’informazione professionale approvata da Swissmedic o nella limitazione stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 73, se:
2 Il DFI stabilisce le categorie per la valutazione del beneficio terapeutico di cui al capoverso 1 lettera b. 3 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione a partire dal prezzo di fabbrica per la consegna. Deve garantire che:
4 L’assicuratore può applicare uno sconto di prezzo superiore agli sconti di prezzo massimi secondo il capoverso 3, se:
5 In caso di costi terapeutici annuali o giornalieri molto bassi, l’assicuratore può prescindere da sconti di prezzo. Il DFI stabilisce quando i costi terapeutici annuali o giornalieri sono da considerarsi molti bassi. 333 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2011 (RU 2011 653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |