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Art. 71b Assunzione dei costi di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità 334
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso omologato da Swissmedic, non ammesso nell’elenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nell’informazione professionale se è adempiuta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1. 2 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione. Deve garantire che:
3 In caso di costi terapeutici annuali o giornalieri molto bassi, l’assicuratore può prescindere da sconti di prezzo. Il DFI stabilisce quali costi terapeutici annuali o giornalieri sono da considerarsi molti bassi. 334 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2011 (RU 2011 653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |
