|
Art. 7b Prolungamento dell’obbligo d’assicurazione 63
Gli assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione. 63 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915). |