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Art. 9 Fine del rapporto assicurativo 66
1 Se un assicurato non sottoposto alla legislazione svizzera in materia d’assistenza sociale non paga premi o partecipazioni ai costi e la procedura esecutiva non può essere promossa contro di lui oppure non sfocia nel pagamento dei premi o delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore può sciogliere il rapporto assicurativo, previa diffida scritta e avvertenza sulle conseguenze dell’omesso pagamento. 2 Se un assicuratore viene a conoscenza del fatto che una persona è assicurata contemporaneamente presso uno o più altri assicuratori, segnatamente mediante una comunicazione dell’istituzione comune secondo l’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 201667 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, decide, sentita questa persona, di porre fine ai rapporti assicurativi non conformi alle disposizioni della LAMal.68 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908). 68 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3917). |