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Art. 28c Domanda di utilizzazione particolare 111
1Chiunque, per un’utilizzazione particolare, necessita oltre ai dati pubblicati secondo l’articolo 28b anche di ulteriori dati o di dati in un’altra forma può farne domanda all’UFSP. 2L’UFSP esamina la domanda tenendo conto del diritto in materia di protezione dei dati. Effettua una verifica individuale e materiale di ciascun caso e decide, in particolare nell’ottica del rischio di reidentificazione dell’assicurato, se i dati possono essere trasmessi. Se tale rischio sussiste, esamina quali dati per ogni assicurato o in forma aggregata possono essere trasmessi e con quale grado di dettaglio. Assicura il rispetto del segreto d’ufficio e può subordinare la trasmissione dei dati alla conclusione di un contratto sulla protezione dei dati. 3Dopo una verifica individuale e materiale di ciascun caso, l’UFSP può mettere regolarmente a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LAMal i dati rilevati di cui all’articolo 28 capoverso 1, se garantisce che l’anonimato degli assicurati resti garantito e i dati siano necessari per l’adempimento dei propri compiti secondo la LAMal. Può subordinare la trasmissione dei dati alla conclusione di un contratto sulla protezione dei dati. 4Pubblica regolarmente i nomi dei destinatari dei dati di cui ai capoversi 2 e 3. 5Trasmette i dati secondo le proprie possibilità tecniche, organizzative e personali. 6Per il trattamento della domanda può riscuotere una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non può superare i 10 000 franchi. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato. Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004112 sugli emolumenti. 111 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814). |