Art. 30b Trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni 118
1 L’UST trasmette ai seguenti destinatari i dati elencati qui di seguito: - a.119
- all’UFSP: i dati di cui all’articolo 30, se necessari per l’esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni (art. 32, 58 e 59 LAMal), per la definizione dei criteri e dei principi metodologici per determinare i numeri massimi (art. 55a cpv. 2 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal);
- abis.120
- alla Commissione federale per la qualità: i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 58c LAMal;
- b.
- alle autorità cantonali competenti:
- 1.
- i dati di cui all’articolo 30, se necessari per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura (art. 39 LAMal),
- 2.
- i dati di cui all’articolo 30 lettere a, d ed e, se necessari per l’esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal),
- 3.121
- i dati di cui all’articolo 30, se necessari per determinare i numeri massimi (art. 55aLAMal),
- 4.122
- i dati di cui all’articolo 30, se necessari per valutare i costi delle cure (art. 55bLAMal);
- c.
- agli assicuratori: i dati di cui all’articolo 30 lettere a, c, d ed e, se necessari per eseguire le disposizioni in merito al controllo dell’economicità delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- d.
- al Sorvegliante dei prezzi: i dati di cui all’articolo 30, se necessari per l’esame dei prezzi e delle tariffe del sistema sanitario nel quadro dell’articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 1985123 sulla sorveglianza dei prezzi.
2 Esso garantisce l’anonimato del personale secondo l’articolo 30 lett. b e dei pazienti secondo l’articolo 30 lett. c durante la trasmissione dei dati personali. 3 I dati di cui all’articolo 30 sono trasmessi per principio in forma aggregata a livello di azienda. I dati di cui all’articolo 30 lettere b–e e g sono trasmessi come dati individuali ai seguenti destinatari: - a.
- all’UFSP;
- b.
- alle autorità cantonali competenti per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura.
118 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689). 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). 120 Introdotta dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152). 121 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). 122 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024220). 123 RS 942.20
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