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Art. 30b Trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni 118
1 L’UST trasmette ai seguenti destinatari i dati elencati qui di seguito:
2 Esso garantisce l’anonimato del personale secondo l’articolo 30 lett. b e dei pazienti secondo l’articolo 30 lett. c durante la trasmissione dei dati personali. 3 I dati di cui all’articolo 30 sono trasmessi per principio in forma aggregata a livello di azienda. I dati di cui all’articolo 30 lettere b–e e g sono trasmessi come dati individuali ai seguenti destinatari:
118 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689). 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). 120 Introdotta dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152). 121 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). 122 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024220). |