Art. 36b Assunzione dei costi per assicurati residenti all’estero 139
1 Il Cantone di riferimento di cui all’articolo 41 capoverso 2ter LAMal è il Cantone di Berna. 2 Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera, gli assicuratori versano all’ospedale la loro quotaparte nonché la quotaparte cantonale stabilita conformemente all’articolo 49a capoverso 3bis primo periodo LAMal come prestazione anticipata. Per ottenere il rimborso della prestazione anticipata, gli assicuratori presentano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni. 139 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723). |